SEDI Sindacato Endoscopisti Digestivi Italiani
NewsLetter nr. 01 anno 01 – 26 settembre 2007

 >> Presentazione

Grazie alla disponibilità di Assimedici, inizia con questo numero una News letter che vuole portare alla attenzione non solo degli iscritti SEDI ma di tutti i gastroenterologi e gli endoscopisti i temi sindacali più importanti, che, come quello trattato in questo numero, possono avere un impatto sulla vita e sull’attività quotidiana.

Inoltre tra breve inizierà la trattativa per rinnovo del contratto di lavoro, essendo prossima (forse già questa settimana) la approvazione dell’atto di indirizzo, propedeutico al contratto, da parte del Comitato di Settore (regioni + ministero) che rappresenta la direttiva all’ARAN per la stipula del contratto stesso. Quindi un ulteriore motivo per potervi informare in diretta con uno strumento agile come questo.

Spero che questa iniziativa possa essere apprezzata e generare consenso. Come spero che possa essere più gestibile ed immediato il sito www.sindacatosedi.it completamente rinnovato.

Il vostro interesse ai temi che svolgeremo sarà il più ambito riconoscimento alla nostra fatica.

Sergio Brunati



>> Il SEDI

Il SEDI, sindacato endoscopisti digestivi italiani, è un sindacato medico con la finalità di tutelare ad ogni livello il ruolo dirigente e l'autonomia professionale dei medici endoscopisti digestivi di qualsiasi estrazione anche nel più ampio contesto delle discipline a cui afferiscono (Gastroenterologia, Chirurgia, Medicina interna, Pediatria). Il Sedi è socio fondatore della Fesmed, Federazione Sindacale Medici Dirigenti, che raggruppa , oltre agli endoscopisti del Sedi, i chirurghi dell'ACOI, i ginecologi-ostetrici dell'AOGOI, i cardiologi dell'ANMCO, i medici di direzione Sanitaria del'ANMDO, i medici degli enti previdenziali della FEMEPA e il sindacato generalista SUMI. La Fesmed è sindacato a tutti gli effetti riconosciuto dal Ministero della Sanità, firmatario del Contratto Nazionale della Dirigenza Medica e convocato ad ogni riunione ufficiale sia a livello Nazionale che Regionale che Aziendale.


>> Appuntamento

Ricordiamo che L’ASSEMBLEA SEDI è convocata Domenica 30 SETTEMBRE

presso la SALA STAMPA - PADIGLIONE 24 del

“XIII CONGRESSO NAZIONALE DELLE MALATTIE DIGESTIVE” di Palermo

DALLE 13.30 ALLE 14.30

>> Testo


Reperibilità festive, equivalenti giornate di riposo compensativo, da computarsi nel debito orario settimanale


Sulla base di una normativa europea ( 93/104/CE e 2000/34/CE), fatta propria dal parlamento italiano(DL 8 aprile 2003 n°66), che considera come orario di lavoro anche la reperibilità,recenti sentenze del Tribunale di Bari e Potenza hanno condannato le ASL a concedere ai dipendenti che svolgono reperibilità festive, equivalenti giornate di riposo compensativo, computando questi ultimi nel debito orario settimanale, nonché il diritto al risarcimento del danno subito per la mancata fruizione dei riposi compensativi dal 1998 in poi.

Le decisioni giurisprudenziali partono dal presupposto che la pronta disponibilità/reperibilità in giornata festiva (anche senza la effettiva chiamata in servizio) limita il diritto al riposo settimanale del lavoratore (che è tutelato dalla Costituzione).

Quando ciò avviene, al dipendente deve essere consentito di fruire di un riposo compensativo senza che debba essere costretto a recuperarlo con prestazioni orarie aggiuntive all’orario di lavoro settimanale.

Vari sindacati della Campania (CISL e CGIL) stanno promuovendo una azione legale per richiedere l’estensione della sentenza e il relativo risarcimento. (In allegato il modulo di richiesta)

Nel frattempo il governo e le commissioni parlamentari riunite (Ordine del giorno n° G/1334/2/7E12al DDLn°1334) hanno recentemente preparato una deroga alla normativa europea che regolarizzerebbe di fatto per il personale sanitario lo svolgimento di 2 turni lavorativi nella stessa giornata, il che modificherebbe anche la possibilità di applicazione delle sentenze (vedi lettera Nursind allegata)

Sulle problematiche messe in luce dalle sentenze non esistono attualmente precisazioni ufficiali, a mia conoscenza, se non quelle diffuse dalla regione Lombardia mediante 2 lettere ai Direttori Generali del 6/6/2007 e del 28/6/2007.(in allegato) che riportano per quanto riguarda il pagamento il rinvio a quanto disciplinato dalla contrattazione collettiva (il contratto forfettizza il pagamento della pronta disponibilità e ammette il pagamento solo per le ore di effettivo lavoro effettuate su chiamata), mentre per la valutazione della qualifica della stessa come orario di lavoro evidenzia ambiguità nella giurisprudenza comunitaria e demanda il tutto alla programmazione aziendale della turnistica. L’Aran infine non ha preso posizione in quanto rimanda, in rapporto alle sue funzioni, a quanto definito nei contratti di lavoro (vedi allegati)

In sintesi il problema sembra in piena evoluzione. Sicuramente sarà richiamato nel prossimo contratto di lavoro insieme alla durata massima dell’orario di lavoro, che l’eventuale deroga parlamentare potrebbe portare sino a 16 ore giornaliere. Nel frattempo a mia conoscenza tutti attendono eventuali chiarimenti delle singole regioni, probabilmente definiti con un verbale di accordo tra regioni e organizzazioni sindacali (si stanno movendo fondamentalmente le organizzazioni infermieristiche) come è stato proposto in Lombardia.

Predisporre e presentare una richiesta come quella riportata in allegato è fattibile. Attenderei indirizzi più precisi prima di dare mandato a studi legali per il soddisfacimento richieste in questione

Sergio Brunati

>> Gli allegati


SENTENZE GIUDIZIARIE


Così recita la sentenza DI Bari: “il Giudice accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei ricorrenti a fruire dei riposi compensativi per i turni di pronta disponibilità prestati in giornata festiva, computando quest'ultimi nel debito orario settimanale; condanna la ASL a concedere ai ricorrenti, per i turni di pronta disponibilità svolti in giornata festiva, equivalenti giornate di riposo compensativo: dichiara, altresì, il diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno subito perla mancata fruizione dei riposi compensativi a seguito di giornate festive di pronta disponibilità; per l'effetto, condanna l’ASL a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti, a titolo di risarcimento del danno cosi determinato, una somma corrispondente alla metà della retribuzione ordinaria per ciascuno dei giorni di cui al ricorso dal 01.7.1998 sino alla data della presente decisione, oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e fino al soddisfo ed interessi legali sulle somme via via rivalutate”.La decisione assunta dal Tribunale, promossa dalla CISL FP di Bari, è conforme ad altre del Tribunale e della Corte di Appello di Potenza, e, peraltro, anche per quanto affermato dalla Direttiva europea in materia di orario di lavoro, considera tale sia il tempo durante il quale il lavoratore è al lavoro, sia quello quando il lavoratore è disponibile/ reperibile.

Anche il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Cassino, dott. Massimo Lisi, ha pronunziato una Sentenza più limitata ma di uguale indirizzo

Oggetto: riconoscimento del diritto al godimento di riposi settimanali compensativi e pagamento di una indennità per i riposi non concessi e non goduti.

Con ricorso depositato in data 19.4.2000, i lavoratori indicati in epigrafe hanno convenuto l'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone innanzi al Tribunale di Cassino, in funzione di Giudice del lavoro, deducendo: che prestano servizio in qualità di medici e di operatori sanitari alle dipendenze della convenuta; che hanno regolarmente prestato servizio di pronta reperibilità nei giorni festivi precisati in ricorso; che in forza di espressa previsione contrattuale (art.44 n.1, del CCNL Comparto Sanità e art. 20, n.6, del CCNL per l'area della dirigenza medica), in tali casi, avrebbero avuto diritto a godere di un giorno di riposo compensativo, senza riduzione de]. debito orario settimanale; che però la convenuta non ha di fatto mai concesso i riposi compensativi ed ha anche negato la, possibilità di una compensazione monetaria per la mancata fruizione dei riposi; tanto premesso, hanno chiesto che venga accertato il loro diritto a godere del riposo compensativo come contrattualmente previsto, con condanna della ASL a concedere loro i predetti riposi o, in alternativa, a versare una indennità pari all'ammontare di una giornata lavorativa per ogni riposo non goduto o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese di lite.

Si è costituita in giudizio la convenuta ASL, deducendo che il riposo settimanale contrattualmente previsto per 1’ipotesi di svolgimento di un servizio di reperibilità in giorno festivo spetta solo se durante la reperibilità il dipendente è chiamato ad effettuare la prestazione lavorativa completa. Se invece durante la reperibiità il dipendente non ettettua prestazioni, a lui spetta solo l'indennità di L.40.000 prevista dal DPR n270/1987, art.18, comma 6; per tutte le ore di servizio effettivamente prestate in caso di chiamata, al dipendente viene poi corrisposto il compenso per lavoro straordinario. Considerato che tali emolumenti sono stati regolarmente corrisposti agli attori, la convenuta ha così concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Nel corso del giudizio è stato esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione. All'udienza del 30.3.2001, udita la discussione delle parti, la causa è stata decisa dal Giudice del lavoro presso il Tribunale di Cassino come da separato dispositivo, di cui si è data pubblica lettura.

Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:

1) accerta il diritto degli attori a fruire del riposo compensativo in tutte le occasioni in cui vengono assegnati al servizio di pronta disponibilità (cd. reperibilità) in giorno festivo, anche se non chiamati in concreto ad intervenire
2) condanna la convenuta a pagare ai ricorrenti per ogni giornata, successiva al 30.06.1998, in cui essi, dopo essere stati assegnati al servizio di pronta disponibilità in giorno festivo, non hanno poi fruito di una giornata di riposo compensativo - una somma pari al 30% della paga base prevista per il lavoro prestato in giorno festivo e ciò in aggiunta alle indennità contrattualmente previste per il predetto servizio di pronta disponibilità;
3) condanna la convenuta a rifondere agli attori le spese di lite.

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LETTERA SINDACATO PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

23/09/2007

 

Oggetto: ferma opposizione alla deroga dell'art. 7 comma 1 decreto legislativo n. 66/2003

Venuti a conoscenza dell'Ordine del Giorno n. G/1334/2/7ªE12ª al DDL n. 1334 recante «Interven-ti per il settore sanitario e universitario», accolto dal Governo ed approvato dalle commissioni riunite su proposta dei senatori Tomassini, Bianconi, Carrara, Colli, Ghigo, Lorusso, Asciutti;

denunciamo che:

tale eventuale modifica regolarizzerebbe di fatto per il personale sanitario lo svolgimento di due turni lavorativi nella stessa giornata, quello mattutino e quello notturno, per un totale di 16-18 ore di lavoro nelle 24 ore, con uno stacco tra i due turni non sufficiente a garantire un adeguato recupero psico/fisico;

tale eventuale modifica marcerebbe in direzione opposta allo stesso DDL n. 1334 di cui all'art. 4 (Controllo del rischio clinico) in cui giustamente ci si preoccupa del fenomeno allarmante ed in continua crescita degli errori ed eventi avversi nelle strutture sanitarie, dovuti per la maggior parte a situazioni di stress lavorativo cui sono sottoposti gli stessi operatori;

tale modifica esporrebbe ulteriormente il personale sanitario a burn out;

tale eventuale modifica contrasterebbe con la disciplina sui dipendenti della pubblica ammini-strazione Decreto Legislativo 165/2001 - art. 53, ed in generale riguardo al divieto del doppio lavo-ro imposto ai pubblici dipendenti proprio in considerazione di una miglior efficienza degli stessi nello svolgimento del loro servizio.

Per queste ragioni:

auspichiamo fermamente che il Governo rigetti tale modifica, mantenendo l'attuale normativa che prevede uno stacco minimo di almeno 11 ore di riposo tra un turno lavorativo ed il successivo;

la qualità del Servizio Sanitario Nazionale ha bisogno di scelte politiche coraggiose e riforma-trici tali da riportare la necessaria serenità al personale sanitario nei luoghi di lavoro, in particolare a quello infermieristico che da decenni si ritrova ad operare in condizioni disarmanti pur trovandosi in prima linea;

sarebbe inconcepibile imporre proprio e solo al personale sanitario la deroga alla normativa eu-ropea in materia di orario di lavoro a differenza di tutti gli altri lavoratori, perchè noi operiamo sul bene più prezioso, la salute appunto, tra i mandati principali della Costituzione.

Nella certezza di un Vostro ripensamento e disponibili al confronto rivolgiamo i migliori auguri per il Vostro impegno.

Direzione Nazionale Nursind

Il Sindacato delle Professioni Infermieristiche

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LETTERA DELLA REGIONE LOMBARDIA

Giunta Regionale - Direzione Generale Sanità - Il Direttore Generale

Data: 06.06.2007 - Protocollo: H1.2007.0026401

Ai Direttori Generati

Alle Aziende Sanitarie Locali

Aziende Ospedaliere

LORO SEDI

OGGETTO: Orario di lavoro. D. Lgs. 66 dell’8.04.2003

Con riferimento alla nota prot. n. HI.2007.0026401 del 06.06.2007 relativa a quanto indicato in oggetto e alle numerose richieste di chiarimenti poste dalle Aziende si ritiene di fornire le

seguenti precisazioni.

In primo luogo si rendono necessarie alcune osservazioni di carattere generale:

1. Occorre tenere distinti i profili inerenti il rispetto delle regole e dei vincoli che discendono dalla normativa comunitaria in terna di tutela della salute e integrità psicofìsica del lavoratore recepita con il D. Lgs. 66/2003. a cui si riferiscono le precedenti e la presente nota, dai corrispondenti istituti disciplinati dalla contrattazione collettiva. Attesa quindi la non sovrapponibilità dei due istituti, per tutto ciò che concerne la disciplina dei compensi per le prestazioni rese in regime di presenza presso la struttura o in regime di pronta disponibiltà si dovrà fare riferimento a quanto disciplinato nella contrattazione collettiva.

2. La materia in oggetto è disciplinata da più fonti sia interne che comunitarie. La Corte di Giustizia nella sentenza 1 dicembre 2005, C-14/04 ha stabilito che: “alla luce tanto del tenore letterale quanto degli obiettivi e del!‘economia della direttiva 93/104, le varie prescrizioni ivi enunciare in materia di durata massima dell ‘orario di lavoro e di periodi minimi di riposo costituiscono norme della normativa sociale comunitaria che rivestono importanza particolare e di cui ogni lavoratore deve poter beneficiare quale prescrizione minima necessaria per garantire la tutela della sua sicurezza e della sua salute” da ciò deriva che i diritti che tale normativa intende tutelare ottengono alla sfera della sicurezza dei lavoratori e non sono pertanto rinunciabili, né monetizzabili in quanto non disponibili.

3. La tutela effettiva di tali diritti viene garantita innanzitutto attraverso una corretta programmazione della turnistica coerente con il dettato normativo.

Tanto premesso, in ordine ai singoli quesiti si precisa quanto segue.

Pronta reperilità / disponibilità

Costituisce certamente il profilo di maggiore ambiguità e criticità.

L’ambiguità e connessa criticità sono determinate dal fatto che la giurisprudenza comunitaria, con riferimento alla “pronta reperibilità senza presenza sul posto di lavoro”, per un verso tende a qualificate “orario di lavoro solo il tempo connesso all’effettiva prestazione del servizio, per l’altro afferma la vincolatività della durata massima (13 ore) dell’orario giornaliero di lavoro, ai sensi della direttiva 93/104.

Il che, evidentemente non contribuisce alla soluzione dei problemi gestionali, ad iniziare dalla programmazione dei turni di reperibilità, non potendo ovviamente l’ente sapere in anticipo se la disponibilità si trasformerà in prestazione effettiva e la durata della stessa.

A ciò aggiungasi che la giurisprudenza nazionale tende a non includere la pronta disponibilità nei turni di riposo, sul presupposto che per aversi effettivo riposo - e dunque piena reintegrazione psichica e fisica del lavoratore - lo stesso non deve avere altri obblighi, nei confronti del datore di lavoro, che quello di tenersi pronto per la ripresa del normale servizio.

Considerata quindi la delicatezza della materia, si richiama l’attenzione ad una programmazione aziendale della turnistica ragionata alla luce delle delucidazioni sopra riportate. (omissis)

Cordiali saluti

f.to Carlo Lucchina

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LETTERA DELLA REGIONE LOMBARDIA

Giunta Regionale - Direzione Generale Sanità - Il Direttore Generale

Data: 06.06.2007 - Protocollo: H1.2007.0026401

Ai Direttori Generati

Alle Aziende Sanitarie Locali

Aziende Ospedaliere

LORO SEDI

OGGETTO: Orario di lavoro, D.Lgs. 66 dell’8.04.2003

Con riferimento alla nota pror. n. H1.2005.0055542 del 15.12.2005 e all’attività di ricognizione effettuata in esito alla nostra comunicazione via e-mail in data 17.05.2007 relativamente a quanto indicato in oggetto si rappresenta quanto segue.

In via preliminare si richiama e si sottolinea la necessità che la turistica programmata venga elaborata nel rispetto delle indicazioni contenute nel Decreto Legislativo in oggetto con particolare riferimento all’art. 7 che nel disciplinare il riposo giornaliero prevede 11 ore di riposo consecutive ogni ventiquattro ore di lavoro facendo presente al riguardo che il turno di pronta disponibilità è da considerarsi a tutti gli effetti quale turno di lavoro effettivo.

Nel ricordare che dall’elusione della normativa citata derivano pesanti conseguenze

sanzionatorie e relative responsabilità soggette ad un termine prescrizionale di 5 anni dalla commissione dell’illecito, si segnala che la materia di cui trattasi afferisce alla sfera dei diritti indisponibili e che pertanto a nulla rileva nè la stipula dl accordi sindacali a livello aziendaIe ne il consenso del lavoratore interessato per una turistica in deroga alla normativa citata.

L’art. 17 del D.Lgs. 66/03 prevede infatti al comma 2 len. c) “con riferimento alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione” ed in particolare con riferimento ai “servizi relativi all‘accettazione, al trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da carceri” possibili deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, da definirsi nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale o mediante specifico decreto da emanarsi da parte del Minimo della Funzione Pubblica di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,

A tal fine Regione Lombardia intende attivarsi presso le sedi competenti pur nella consapevolezza che un’eventuale deroga potrà riguardare esclusivamente casi eccezionali ed imprevedibili.

Si invitano pertanto le S.S.LL. ad attivare tempestivamente tutte le soluzioni tecnico organizzative per rispettare il dettato normativo.

Cordiali saluti.

Carlo Lucchina

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DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003 n. 66

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 93/104/CE E 2000/34/CE

CONCERNENTI TALUNI ASPETTI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO.:

CAPO III - Pause, riposi e ferie

Art. 7 - Riposo giornaliero

1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

Art. 8 - Pause

1.  Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

2.  Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.

3.  Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai finì del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.

Art. 9 - Riposi settimanali

1.  Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.

2.  Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:

     a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;

     b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;  

     c) omissis;

     d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.

3.  Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:

     a) omissis;

     b) omissis;

     c) omissis;

     d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;

     e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;

     f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;

     g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

4.  Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.

5.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, saranno individuate le attività aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lettera d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c).

Con le stesse modalità il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) l'integrazione avrà senz'altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell'accordo presso il Ministero stesso.

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL CCNL DEL PERSONALE

DEL COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999 (20 SETTEMBRE 2001)

Art. 7 - Servizio di pronta disponibilità

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3.

2. All'inizio di ogni anno le aziende predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica, ai profili professionali necessari per l'erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

3. Le modalità di cui al comma 1 ed i piani per l'emergenza sono definiti con le procedure della concertazione di cui all' art. 6 , comma 1 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999.

4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i dipendenti in servizio presso le unità operative con attività continua ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell'unità.

5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.

6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi . Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. La pronta disponibilità ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di L. 40.000 per ogni dodici ore.

7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo nei giorni festivi.

8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, i quali, comunque, non possono essere inferiori alle quattro ore, l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.

9. In caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario…

10. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese.

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER L'AREA DELLA

DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL COMPARTO SANITA'

(PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002-2005 E PARTE ECONOMICA BIENNIO 1994-1995)

Art. 17 - Pronta disponibilità

1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui all'art. 6, comma 1, lett. B), nell'ambito del piano annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed agli aspetti organizzativi delle strutture.

2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti - esclusi quelli di struttura complessa - in servizio presso unità operative con attività continua nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono essere individuate altre unità operative per le quali, sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno prevedere il servizio di pronta disponibilità.

3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai soli periodi notturni e festivi, può essere sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia dell’art. 16 ed è organizzato utilizzando dirigenti appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità integrativa. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge a turno individuale, solo i dirigenti dell’art. 14.

4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive. Di regola non potranno essere previste per ciascun dirigente più di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.

5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata - che comunque non possono essere inferiori a quattro ore - l'indennità è corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata come recupero orario.

6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con il fondo dell'art. 55.

8. Le parti concordano che nell’ambito dei criteri generali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) sono individuate le modalità per il graduale superamento della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di garantire mediante turni di guardia una più ampia tutela assistenziale nei reparti di degenza.

9. Con l’entrata in vigore del presente contratto è disapplicato l’art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996.

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MODULO DI RICHIESTA

Al Direttore Generale dell’ASL

Al Direttore Sanitario dell’ASL

Al Direttore Amministrativo dell’ASL

Al Direttore del Servizio Gestione Risorse Umane

Al Direttore del DSM dell’ASL___________

Al Direttore dell’UOSM del distretto_____ dell’ASL________

Protocollo N°_____________________

Oggetto:  Pronta Reperibilità in giornata festiva.  Richiesta.

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a _______________ il _____________________, dipendente di questo Ente, inquadrato/a nella categoria ______________________, con il profilo professionale di _______________________________,

Considerato che:

La Direttiva europea, nel fornire indicazioni sull’orario di lavoro, considera tale sia il tempo durante il quale il lavoratore è al lavoro, sia quello in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro;

• diverse decisioni giurisprudenziali riconoscono che la pronta disponibilità/reperibilità, cadente in giornata festiva (anche senza la effettiva chiamata in servizio), limita il diritto al riposo settimanale del lavoratore (che è tutelato dalla Costituzione), e, quindi, riconoscono il diritto del dipendente di fruire dei riposi compensativi per turni di pronta reperibilità prestati in giornata festiva, computando questi ultimi nel debito orario settimanale, nonché il diritto al risarcimento del danno subito per la mancata fruizione dei riposi compensativi a seguito di giornate festive di pronta disponibilità,

C H I E D E

a partire dalla data della presente istanza, di poter fruire dei riposi compensativi,  per i turni di pronta disponibilità/reperibilità prestati in giornata festiva, computando questi ultimi nel debito orario settimanale, nonché il risarcimento dei danni diretti ed indiretti subiti a causa della mancata fruizione di riposi compensativi a seguito di giornate festive di pronta disponibilità/reperibilità, dal 01.07.1998.

Dà mandato al Sindacato_________________ di __________di assisterlo/a in ogni fase del procedimento.

Si resta in attesa di riscontro.

Data

                                                                                                               Firma

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