>> Testo
Reperibilità festive, equivalenti giornate di riposo
compensativo, da computarsi nel debito orario
settimanale
Sulla base di una normativa europea ( 93/104/CE e
2000/34/CE), fatta propria dal parlamento italiano(DL
8 aprile 2003 n°66), che considera come orario di
lavoro anche la reperibilità,recenti sentenze del
Tribunale di Bari e Potenza hanno condannato le ASL a
concedere ai dipendenti che svolgono reperibilità
festive, equivalenti giornate di riposo compensativo,
computando questi ultimi nel debito orario
settimanale, nonché il diritto al risarcimento del
danno subito per la mancata fruizione dei riposi
compensativi dal 1998 in poi.
Le decisioni giurisprudenziali partono dal presupposto
che la pronta disponibilità/reperibilità in giornata
festiva (anche senza la effettiva chiamata in
servizio) limita il diritto al riposo settimanale del
lavoratore (che è tutelato dalla Costituzione).
Quando ciò avviene, al dipendente deve essere
consentito di fruire di un riposo compensativo senza
che debba essere costretto a recuperarlo con
prestazioni orarie aggiuntive all’orario di lavoro
settimanale.
Vari sindacati della Campania (CISL e CGIL) stanno
promuovendo una azione legale per richiedere
l’estensione della sentenza e il relativo
risarcimento. (In allegato il modulo di richiesta)
Nel frattempo il governo e le commissioni parlamentari
riunite (Ordine del giorno n° G/1334/2/7E12al
DDLn°1334) hanno recentemente preparato una deroga
alla normativa europea che regolarizzerebbe di fatto
per il personale sanitario lo svolgimento di 2 turni
lavorativi nella stessa giornata, il che
modificherebbe anche la possibilità di applicazione
delle sentenze (vedi lettera Nursind allegata)
Sulle problematiche messe in luce dalle sentenze non
esistono attualmente precisazioni ufficiali, a mia
conoscenza, se non quelle diffuse dalla regione
Lombardia mediante 2 lettere ai Direttori Generali del
6/6/2007 e del 28/6/2007.(in allegato) che riportano
per quanto riguarda il pagamento il rinvio a quanto
disciplinato dalla contrattazione collettiva (il
contratto forfettizza il pagamento della pronta
disponibilità e ammette il pagamento solo per le ore
di effettivo lavoro effettuate su chiamata), mentre
per la valutazione della qualifica della stessa come
orario di lavoro evidenzia ambiguità nella
giurisprudenza comunitaria e demanda il tutto alla
programmazione aziendale della turnistica. L’Aran
infine non ha preso posizione in quanto rimanda, in
rapporto alle sue funzioni, a quanto definito nei
contratti di lavoro (vedi allegati)
In sintesi il problema sembra in piena evoluzione.
Sicuramente sarà richiamato nel prossimo contratto di
lavoro insieme alla durata massima dell’orario di
lavoro, che l’eventuale deroga parlamentare potrebbe
portare sino a 16 ore giornaliere. Nel frattempo a mia
conoscenza tutti attendono eventuali chiarimenti delle
singole regioni, probabilmente definiti con un verbale
di accordo tra regioni e organizzazioni sindacali (si
stanno movendo fondamentalmente le organizzazioni
infermieristiche) come è stato proposto in Lombardia.
Predisporre e presentare una richiesta come quella
riportata in allegato è fattibile. Attenderei
indirizzi più precisi prima di dare mandato a studi
legali per il soddisfacimento richieste in questione
Sergio Brunati
>>
Gli allegati
SENTENZE GIUDIZIARIE
Così recita la sentenza DI Bari: “il Giudice accoglie
il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto dei
ricorrenti a fruire dei riposi compensativi per i
turni di pronta disponibilità prestati in giornata
festiva, computando quest'ultimi nel debito orario
settimanale; condanna
la ASL a concedere ai ricorrenti, per
i turni di pronta disponibilità svolti in giornata
festiva, equivalenti giornate di riposo compensativo:
dichiara, altresì, il diritto dei ricorrenti al
risarcimento del danno subito perla mancata fruizione
dei riposi compensativi a seguito di giornate festive
di pronta disponibilità; per l'effetto, condanna l’ASL
a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti, a titolo di
risarcimento del danno cosi determinato, una somma
corrispondente alla metà della retribuzione ordinaria
per ciascuno dei giorni di cui al ricorso dal
01.7.1998 sino alla data della presente decisione,
oltre rivalutazione monetaria dalle singole scadenze e
fino al soddisfo ed interessi legali sulle somme via
via rivalutate”.La decisione assunta dal Tribunale,
promossa dalla CISL FP di Bari, è conforme ad altre
del Tribunale e della Corte di Appello di Potenza, e,
peraltro, anche per quanto affermato dalla Direttiva
europea in materia di orario di lavoro, considera tale
sia il tempo durante il quale il lavoratore è al
lavoro, sia quello quando il lavoratore è disponibile/
reperibile.
Anche il Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Cassino, dott. Massimo Lisi, ha pronunziato una
Sentenza più limitata ma di uguale indirizzo
Oggetto: riconoscimento del diritto al godimento di
riposi settimanali compensativi e pagamento di una
indennità per i riposi non concessi e non goduti.
Con ricorso depositato in data 19.4.2000, i lavoratori
indicati in epigrafe hanno convenuto l'Azienda
Sanitaria Locale di Frosinone innanzi al Tribunale di
Cassino, in funzione di Giudice del lavoro, deducendo:
che prestano servizio in qualità di medici e di
operatori sanitari alle dipendenze della convenuta;
che hanno regolarmente prestato servizio di pronta
reperibilità nei giorni festivi precisati in ricorso;
che in forza di espressa previsione contrattuale
(art.44 n.1, del CCNL Comparto Sanità e art. 20, n.6,
del CCNL per l'area della dirigenza medica), in tali
casi, avrebbero avuto diritto a godere di un giorno di
riposo compensativo, senza riduzione de]. debito
orario settimanale; che però la convenuta non ha di
fatto mai concesso i riposi compensativi ed ha anche
negato la, possibilità di una compensazione monetaria
per la mancata fruizione dei riposi; tanto premesso,
hanno chiesto che venga accertato il loro diritto a
godere del riposo compensativo come contrattualmente
previsto, con condanna della ASL a concedere loro i
predetti riposi o, in alternativa, a versare una
indennità pari all'ammontare di una giornata
lavorativa per ogni riposo non goduto o alla somma
maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria
di spese di lite.
Si è costituita in giudizio la convenuta ASL,
deducendo che il riposo settimanale contrattualmente
previsto per 1’ipotesi di svolgimento di un servizio
di reperibilità in giorno festivo spetta solo se
durante la reperibilità il dipendente è chiamato ad
effettuare la prestazione lavorativa completa. Se
invece durante la reperibiità il dipendente non
ettettua prestazioni, a lui spetta solo l'indennità di
L.40.000 prevista dal DPR n270/1987, art.18, comma 6;
per tutte le ore di servizio effettivamente prestate
in caso di chiamata, al dipendente viene poi
corrisposto il compenso per lavoro straordinario.
Considerato che tali emolumenti sono stati
regolarmente corrisposti agli attori, la convenuta ha
così concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria
di spese.
Nel corso del giudizio è stato esperito, con esito
negativo, il tentativo di conciliazione. All'udienza
del 30.3.2001, udita la discussione delle parti, la
causa è stata decisa dal Giudice del lavoro presso il
Tribunale di Cassino come da separato dispositivo, di
cui si è data pubblica lettura.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) accerta il diritto degli attori a fruire del riposo
compensativo in tutte le occasioni in cui vengono
assegnati al servizio di pronta disponibilità (cd.
reperibilità) in giorno festivo, anche se non chiamati
in concreto ad intervenire
2) condanna la convenuta a pagare ai ricorrenti per
ogni giornata, successiva al 30.06.1998, in cui essi,
dopo essere stati assegnati al servizio di pronta
disponibilità in giorno festivo, non hanno poi fruito
di una giornata di riposo compensativo - una somma
pari al 30% della paga base prevista per il lavoro
prestato in giorno festivo e ciò in aggiunta alle
indennità contrattualmente previste per il predetto
servizio di pronta disponibilità;
3) condanna la convenuta a rifondere agli attori le
spese di lite.
____________________
LETTERA SINDACATO PROFESSIONI INFERMIERISTICHE
23/09/2007
Oggetto: ferma opposizione alla deroga dell'art. 7
comma 1 decreto legislativo n. 66/2003
Venuti a conoscenza dell'Ordine del Giorno n.
G/1334/2/7ªE12ª al DDL n. 1334 recante «Interven-ti
per il settore sanitario e universitario», accolto dal
Governo ed approvato dalle commissioni riunite su
proposta dei senatori Tomassini, Bianconi, Carrara,
Colli, Ghigo, Lorusso, Asciutti;
denunciamo che:
tale eventuale modifica regolarizzerebbe di fatto per
il personale sanitario lo svolgimento di due turni
lavorativi nella stessa giornata, quello mattutino e
quello notturno, per un totale di 16-18 ore di lavoro
nelle 24 ore, con uno stacco tra i due turni non
sufficiente a garantire un adeguato recupero
psico/fisico;
tale eventuale modifica marcerebbe in direzione
opposta allo stesso DDL n. 1334 di cui all'art. 4
(Controllo del rischio clinico) in cui giustamente ci
si preoccupa del fenomeno allarmante ed in continua
crescita degli errori ed eventi avversi nelle
strutture sanitarie, dovuti per la maggior parte a
situazioni di stress lavorativo cui sono sottoposti
gli stessi operatori;
tale modifica esporrebbe ulteriormente il personale
sanitario a burn out;
tale eventuale modifica contrasterebbe con la
disciplina sui dipendenti della pubblica
ammini-strazione Decreto Legislativo 165/2001 - art.
53, ed in generale riguardo al divieto del doppio
lavo-ro imposto ai pubblici dipendenti proprio in
considerazione di una miglior efficienza degli stessi
nello svolgimento del loro servizio.
Per queste ragioni:
auspichiamo fermamente che il Governo rigetti tale
modifica, mantenendo l'attuale normativa che prevede
uno stacco minimo di almeno 11 ore di riposo tra un
turno lavorativo ed il successivo;
la qualità del Servizio Sanitario Nazionale ha bisogno
di scelte politiche coraggiose e riforma-trici tali da
riportare la necessaria serenità al personale
sanitario nei luoghi di lavoro, in particolare a
quello infermieristico che da decenni si ritrova ad
operare in condizioni disarmanti pur trovandosi in
prima linea;
sarebbe inconcepibile imporre proprio e solo al
personale sanitario la deroga alla normativa eu-ropea
in materia di orario di lavoro a differenza di tutti
gli altri lavoratori, perchè noi operiamo sul bene più
prezioso, la salute appunto, tra i mandati principali
della Costituzione.
Nella certezza di un Vostro ripensamento e disponibili
al confronto rivolgiamo i migliori auguri per il
Vostro impegno.
Direzione Nazionale Nursind
Il Sindacato delle Professioni Infermieristiche
____________________
LETTERA DELLA REGIONE LOMBARDIA
Giunta Regionale - Direzione Generale Sanità - Il
Direttore Generale
Data: 06.06.2007 - Protocollo: H1.2007.0026401
Ai Direttori Generati
Alle Aziende Sanitarie Locali
Aziende Ospedaliere
LORO SEDI
OGGETTO: Orario di lavoro. D. Lgs. 66 dell’8.04.2003
Con riferimento alla nota prot. n. HI.2007.0026401 del 06.06.2007 relativa a quanto indicato in
oggetto e alle numerose richieste di chiarimenti poste
dalle Aziende si ritiene di fornire le
seguenti precisazioni.
In primo luogo si rendono necessarie alcune
osservazioni di carattere generale:
1. Occorre tenere distinti i profili inerenti il
rispetto delle regole e dei vincoli che discendono
dalla normativa comunitaria in terna di tutela della
salute e integrità psicofìsica del lavoratore recepita con il D. Lgs.
66/2003. a cui si riferiscono le precedenti e la
presente nota, dai corrispondenti istituti
disciplinati dalla contrattazione collettiva. Attesa
quindi la non sovrapponibilità dei due istituti, per
tutto ciò che concerne la disciplina dei compensi per
le prestazioni rese in regime di presenza presso la
struttura o in regime di pronta disponibiltà si dovrà
fare riferimento a quanto disciplinato nella
contrattazione collettiva.
2. La materia in oggetto è disciplinata da più fonti
sia interne che comunitarie. La Corte di Giustizia
nella sentenza 1 dicembre 2005, C-14/04 ha stabilito
che: “alla luce tanto del
tenore letterale quanto degli obiettivi e del!‘economia della direttiva 93/104, le varie
prescrizioni ivi enunciare in materia di durata
massima dell ‘orario di lavoro e di periodi minimi di
riposo costituiscono norme della normativa sociale
comunitaria che rivestono importanza particolare e di
cui ogni lavoratore deve poter beneficiare quale
prescrizione minima necessaria per garantire la tutela
della sua sicurezza e della sua salute” da ciò deriva
che i diritti che tale normativa intende tutelare
ottengono alla sfera della sicurezza dei lavoratori e
non sono pertanto rinunciabili, né monetizzabili in
quanto non disponibili.
3. La tutela effettiva di tali diritti viene garantita
innanzitutto attraverso una corretta programmazione
della turnistica coerente con il dettato normativo.
Tanto premesso, in ordine ai singoli quesiti si
precisa quanto segue.
Pronta reperilità / disponibilità
Costituisce certamente il profilo di maggiore
ambiguità e criticità.
L’ambiguità e connessa criticità sono determinate dal
fatto che la giurisprudenza comunitaria, con
riferimento alla “pronta reperibilità senza presenza
sul posto di lavoro”, per un verso tende a qualificate
“orario di lavoro solo il tempo connesso all’effettiva
prestazione del servizio, per l’altro afferma la
vincolatività della durata massima (13 ore)
dell’orario giornaliero di lavoro, ai sensi della
direttiva 93/104.
Il che, evidentemente non contribuisce alla soluzione
dei problemi gestionali, ad iniziare dalla
programmazione dei turni di reperibilità, non potendo
ovviamente l’ente sapere in anticipo se la
disponibilità si trasformerà in prestazione effettiva
e la durata della stessa.
A ciò aggiungasi che la giurisprudenza nazionale tende
a non includere la pronta disponibilità nei turni di
riposo, sul presupposto che per aversi effettivo
riposo - e dunque piena reintegrazione psichica e
fisica del
lavoratore - lo stesso non deve avere altri obblighi,
nei confronti del datore di lavoro, che quello di tenersi pronto per la
ripresa del
normale servizio.
Considerata quindi la delicatezza della materia, si
richiama l’attenzione ad una programmazione aziendale
della turnistica ragionata alla luce delle
delucidazioni sopra riportate.
(omissis)
Cordiali saluti
f.to Carlo Lucchina
____________________
LETTERA DELLA REGIONE LOMBARDIA
Giunta Regionale - Direzione Generale Sanità - Il
Direttore Generale
Data: 06.06.2007 - Protocollo: H1.2007.0026401
Ai Direttori Generati
Alle Aziende Sanitarie Locali
Aziende Ospedaliere
LORO SEDI
OGGETTO: Orario di lavoro, D.Lgs. 66 dell’8.04.2003
Con riferimento alla nota pror. n. H1.2005.0055542 del
15.12.2005 e all’attività di ricognizione effettuata
in esito alla nostra comunicazione via e-mail in data
17.05.2007 relativamente a quanto indicato in oggetto
si rappresenta quanto segue.
In via preliminare si richiama e si sottolinea la
necessità che la turistica programmata venga elaborata
nel rispetto delle indicazioni contenute nel Decreto
Legislativo in oggetto con particolare riferimento
all’art. 7 che nel disciplinare il riposo giornaliero
prevede 11 ore di riposo consecutive ogni ventiquattro
ore di lavoro facendo presente al riguardo che il
turno di pronta disponibilità è da considerarsi a
tutti gli effetti quale turno di lavoro effettivo.
Nel ricordare che dall’elusione della normativa citata
derivano pesanti conseguenze
sanzionatorie e relative responsabilità soggette ad un
termine prescrizionale di 5 anni dalla commissione
dell’illecito, si segnala che la materia di cui
trattasi afferisce alla sfera dei diritti
indisponibili e che pertanto a nulla rileva nè la
stipula dl accordi sindacali a livello aziendaIe ne il
consenso del lavoratore interessato per una turistica
in deroga alla normativa citata.
L’art. 17
del D.Lgs.
66/03 prevede infatti al comma 2 len. c) “con
riferimento alle attività caratterizzate dalla
necessità di assicurare la continuità del servizio o
della produzione” ed in particolare con riferimento ai
“servizi relativi all‘accettazione, al trattamento o
alle cure prestati da ospedali o stabilimenti
analoghi, comprese le attività dei medici in
formazione, da case di riposo e da carceri” possibili
deroghe alla disciplina in materia di riposo
giornaliero, da definirsi nell’ambito della
contrattazione collettiva nazionale o mediante
specifico decreto da emanarsi da parte del Minimo
della Funzione Pubblica di concerto con il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali,
A tal fine Regione Lombardia intende attivarsi presso
le sedi competenti pur nella consapevolezza che
un’eventuale deroga potrà riguardare esclusivamente
casi eccezionali ed imprevedibili.
Si invitano pertanto le S.S.LL. ad attivare
tempestivamente tutte le soluzioni tecnico
organizzative per rispettare il dettato normativo.
Cordiali saluti.
Carlo Lucchina
____________________
DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003 n. 66
ATTUAZIONE DELLE
DIRETTIVE 93/104/CE E
2000/34/CE
CONCERNENTI TALUNI ASPETTI DELL'ORGANIZZAZIONE
DELL'ORARIO DI LAVORO.:
CAPO III - Pause, riposi e ferie
Art. 7 - Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell'orario
settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di
riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo
giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo
fatte salve le attività caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati durante la giornata.
Art. 8 - Pause
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il
limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un
intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata
sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai
fini del recupero delle energie psico-fisiche e della
eventuale consumazione del pasto anche al fine di
attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma
1, in difetto di disciplina
collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia
titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa
una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e
la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di
durata non inferiore a dieci minuti e la cui
collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche
del processo lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti
collettivi, rimangono non retribuiti o computati come
lavoro ai finì del superamento dei limiti di durata i
periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10
settembre 1923, n. 1955, e successivi atti
applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10
settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.
Art. 9 - Riposi settimanali
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un
periodo di riposo di almeno ventiquattro ore
consecutive, di regola in coincidenza con la domenica,
da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui
all'articolo 7.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma
1:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che
il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra
la fine del servizio di una squadra e l'inizio di
quello della squadra successiva, di periodi di riposo
giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati durante la giornata;
c) omissis;
d) i contratti collettivi possono stabilire
previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni
previste dall'articolo 17, comma 4.
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può
essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e
può essere attuato mediante turni per il personale
interessato a modelli tecnico-organizzativi di
turnazione particolare ovvero addetto alle attività
aventi le seguenti caratteristiche:
a) omissis;
b) omissis;
c) omissis;
d) i servizi ed attività il cui funzionamento
domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero
soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero
sia di pubblica utilità;
e) attività che richiedano l'impiego di impianti
e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta
tecnologia;
f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22
febbraio 1934, n. 370;
g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di
cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n.
323.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che
consentono la fruizione del riposo settimanale in
giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe
previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ovvero, per i pubblici dipendenti,
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, adottato sentite le organizzazioni sindacali
nazionali di categoria comparativamente più
rappresentative, nonché le organizzazioni nazionali
dei datori di lavoro, saranno individuate le attività
aventi le caratteristiche di cui al comma 3, che non
siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22
giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 12
luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lettera
d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e
c).
Con le stesse modalità il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali ovvero per i pubblici dipendenti il
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
provvede all'aggiornamento e alla integrazione delle
predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lett.
d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e
c) l'integrazione avrà senz'altro luogo decorsi trenta
giorni dal deposito dell'accordo presso il Ministero
stesso.
____________________
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO
DEL CCNL DEL PERSONALE
DEL COMPARTO SANITA' STIPULATO IL 7 APRILE 1999 (20
SETTEMBRE 2001)
Art. 7 - Servizio di pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è
caratterizzato dalla immediata reperibilità del
dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere
la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite
ai sensi del comma 3.
2. All'inizio di ogni anno le aziende predispongono un
piano annuale per affrontare le situazioni di
emergenza in relazione alla dotazione organica, ai
profili professionali necessari per l'erogazione delle
prestazioni nei servizi e presidi individuati dal
piano stesso ed agli aspetti organizzativi delle
strutture.
3. Le modalità di cui al comma 1 ed i piani per
l'emergenza sono definiti con le procedure della
concertazione di cui all'
art. 6 , comma 1 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999.
4. Sulla base del piano di cui al comma 2, sono tenuti
a svolgere il servizio di pronta disponibilità solo i
dipendenti in servizio presso le unità operative con
attività continua ed in numero strettamente necessario
a soddisfare le esigenze funzionali dell'unità.
5. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato
utilizzando di norma personale della stessa unità
operativa.
6. Il servizio di pronta disponibilità va limitato ai
turni notturni ed ai giorni festivi . Nel caso in cui
esso cada in giorno festivo spetta un riposo
compensativo senza riduzione del debito orario
settimanale. La pronta disponibilità ha durata di
dodici ore e dà diritto ad una indennità di L. 40.000
per ogni dodici ore.
7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili
solo nei giorni festivi.
8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore
durata, i quali, comunque, non possono essere
inferiori alle quattro ore, l'indennità è corrisposta
proporzionalmente alla sua durata, maggiorata del 10%.
9. In
caso di chiamata l'attività viene computata come
lavoro straordinario…
10. Di regola non potranno essere previste per ciascun
dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al
mese.
____________________
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER L'AREA
DELLA
DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL COMPARTO SANITA'
(PARTE NORMATIVA QUADRIENNIO 2002-2005 E PARTE
ECONOMICA BIENNIO 1994-1995)
Art. 17 - Pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è
caratterizzato dalla immediata reperibilità del
dirigente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere
il presidio nel tempo stabilito con le procedure cui
all'art. 6, comma 1, lett. B), nell'ambito del piano
annuale adottato dall'azienda o ente per affrontare le
situazioni di emergenza in relazione alla dotazione
organica ed agli aspetti organizzativi delle
strutture.
2. Sulla base del piano di cui al comma 1, sono tenuti
al servizio di pronta disponibilità i dirigenti -
esclusi quelli di struttura complessa - in servizio
presso unità operative con attività continua nel
numero strettamente necessario a soddisfare le
esigenze funzionali. Con le procedure del comma 1, in sede aziendale, possono
essere individuate altre unità operative per le quali,
sulla base dei piani per le emergenze, sia opportuno
prevedere il servizio di pronta disponibilità.
3. Il servizio di pronta disponibilità è limitato ai
soli periodi notturni e festivi, può essere
sostitutivo ed integrativo dei servizi di guardia
dell’art. 16 ed è organizzato utilizzando dirigenti
appartenenti alla medesima disciplina. Nei servizi di
anestesia, rianimazione e terapia intensiva può
prevedersi esclusivamente la pronta disponibilità
integrativa. Il servizio di pronta disponibilità
integrativo dei servizi di guardia è di norma di
competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di
struttura complessa. Il servizio sostitutivo coinvolge
a turno individuale, solo i dirigenti dell’art. 14.
4. Il servizio di pronta disponibilità ha durata di
dodici ore. Due turni di pronta disponibilità sono
prevedibili solo per le giornate festive. Di regola
non potranno essere previste per ciascun dirigente più
di dieci turni di pronta disponibilità nel mese.
5. La pronta disponibilità dà diritto ad una indennità
per ogni dodici ore. Qualora il turno sia articolato
in orari di minore durata - che comunque non possono
essere inferiori a quattro ore - l'indennità è
corrisposta proporzionalmente alla durata stessa,
maggiorata del 10%. In caso di chiamata, l'attività
prestata viene computata come lavoro straordinario o
compensata come recupero orario.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in un
giorno festivo spetta un giorno di riposo compensativo
senza riduzione del debito orario settimanale.
7. Ai compensi di cui al presente articolo si provvede
con il fondo dell'art. 55.
8. Le parti concordano che nell’ambito dei criteri
generali di cui all’art. 9, comma 1, lettera g) sono
individuate le modalità per il graduale superamento
della pronta disponibilità sostitutiva, allo scopo di
garantire mediante turni di guardia una più ampia
tutela assistenziale nei reparti di degenza.
9. Con l’entrata in vigore del presente contratto è
disapplicato l’art. 20 del CCNL 5 dicembre 1996.
____________________
MODULO DI RICHIESTA
Al Direttore Generale dell’ASL
Al Direttore Sanitario dell’ASL
Al Direttore Amministrativo dell’ASL
Al Direttore del Servizio Gestione Risorse Umane
Al Direttore del DSM dell’ASL___________
Al Direttore dell’UOSM del distretto_____
dell’ASL________
Protocollo N°_____________________
Oggetto: Pronta Reperibilità in giornata festiva.
Richiesta.
Il/La sottoscritto/a ________________________________,
nato/a a _______________ il _____________________,
dipendente di questo Ente, inquadrato/a nella
categoria ______________________, con il profilo
professionale di _______________________________,
Considerato che:
• La Direttiva europea, nel
fornire indicazioni sull’orario di lavoro, considera
tale sia il tempo durante il quale il lavoratore è al
lavoro, sia quello in cui il lavoratore è a
disposizione del datore di lavoro;
• diverse decisioni giurisprudenziali riconoscono che
la pronta disponibilità/reperibilità, cadente in
giornata festiva (anche senza la effettiva chiamata in
servizio), limita il diritto al riposo settimanale del
lavoratore (che è tutelato dalla Costituzione), e,
quindi, riconoscono il diritto del dipendente di
fruire dei riposi compensativi per turni di pronta
reperibilità prestati in giornata festiva, computando
questi ultimi nel debito orario settimanale, nonché il
diritto al risarcimento del danno subito per la
mancata fruizione dei riposi compensativi a seguito di
giornate festive di pronta disponibilità,
C H I E D E
a partire dalla data della presente istanza, di poter
fruire dei riposi compensativi, per i turni di pronta
disponibilità/reperibilità prestati in giornata
festiva, computando questi ultimi nel debito orario
settimanale, nonché il risarcimento dei danni diretti
ed indiretti subiti a causa della mancata fruizione di
riposi compensativi a seguito di giornate festive di
pronta disponibilità/reperibilità, dal 01.07.1998.
Dà mandato al Sindacato_________________ di
__________di assisterlo/a in ogni fase del
procedimento.
Si resta in attesa di riscontro.
Data
Firma
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